top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Regime PEX

Tante sono le imprese che decidono di partecipare in altre imprese, sottoscrivendo per esempio azioni oppure quote. La partecipazione, in questo caso, si dice “strategica“, rappresenta un investimento in un’altra azienda e non un’attività caratteristica dell’impresa.

Il regime PEX, dove PEX sta per Participation Exemption è un trattamento fiscale agevolato che permette alle imprese di risparmiare sulle tasse.

Un’impresa, ogni anno deve pagare le seguenti imposte:

  • IRES, ossia l’Imposta sul REddito delle Società, se si tratta appunto di una società;

  • IRPEF, ossia l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, se non è una società ma per esempio una ditta individuale.

Per conteggiare le tasse da pagare, ogni anno l’impresa redige il bilancio, calcola i costi, i ricavi, l’utile e infine calcola la tassa dovuta.

Grazie al regime PEX, quando l’azienda redige il bilancio, nel calcolo dell’imponibile può escludere la maggior parte delle plusvalenze da partecipazioni strategiche (ossia le partecipazioni consistenti in acquisto di quote o azioni in altre società). Di conseguenza, potendo escludere queste plusvalenze, l’imponibile è più basso e lo è anche l’IRES/IRPEF da pagare.

Ai sensi dell’art. 73 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), usufruiscono del regime PEX i seguenti soggetti:

  • Società di persone (S.n.c.; S.a.s., incluse le società di fatto commerciali);

  • Società di capitali (S.p.a.; S.a.p.a.; S.r.l.);

  • Società cooperative;

  • Società di muta assicurazione;

  • Società costituite dai comproprietari di una nave;

  • Enti pubblici e privati diversi dalle società, consorzi e associazioni non riconosciute; ma solo sulla parte di attività commerciale esercitata.

Questi soggetti usufruiscono del regime PEX per le seguenti operazioni:

  • Plusvalenze su titoli (per esempio titoli azionari);

  • Plusvalenze su partecipazioni in società;

  • Plusvalenze su prodotti finanziari simili alle azioni;

  • Associazione in partecipazione.


Non usufruiscono del regime PEX i seguenti soggetti:

  • Società semplici ed enti analoghi;

  • Enti non commerciali che detengono la partecipazione non in “regime di impresa”;

  • Persone fisiche senza partita IVA;

  • Soggetti IRPEF con partita IVA ma in regime semplificato;- Soggetti non residenti in Italia e senza stabile organizzazione.

Requisiti

Per usufruire del regime PEX, l’impresa partecipante deve possedere i seguenti requisiti:

  1. Possesso della partecipazione dal 1° giorno del 12° mese prima della cessione, attribuendo cessione prima di quote e azioni acquisite più recentemente;

  2. La partecipante inserisce le partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie nel 1° bilancio di possesso;

  3. La società partecipata ha residenza fiscale in una delle nazioni indicata dal D.M. ai sensi dell’articolo 168-bis;

  4. La società partecipata è di tipo commerciale, come definita dall’art. 55 del TUIR.

Minusvalenze

Così come le plusvalenze sono esentasse (per il 95% per i soggetti IRES e per il 50,28% per i soggetti IRPEF), le minusvalenze sono completamente indeducibili (art. 101, co. 1 del TUIR). Quindi l’azienda, se vende le sue quote o azioni di partecipazione presso un’altra azienda, e realizza una minusvalenza da questa vendita, purtroppo non può dedurla dal reddito imponibile.

Eccezioni. L’impresa può totalmente dedurre dal reddito le minusvalenze, in uno di questi due casi:

  • Deteneva la partecipazione da meno di un anno;

  • La partecipazione non era iscritta nelle Immobilizzazioni Finanziarie del primo esercizio di possesso.

Tassazione

Grazie al regime PEX, le plusvalenze da partecipazioni strategiche, rientrano nel calcolo dell’imponibile IRES solo per il 5% (art. 87 del TUIR). Quindi, si ha un abbattimento dell’imponibile di ben 95%.

Per quanto riguarda invece le minusvalenze generate da partecipazioni strategiche, esse non si conteggiano ai fini IRES (art. 101 del TUIR), anche se la società partecipata chiude (ossia quando la società partecipante cancella le sue quote dal suo attivo di bilancio nel momento in cui la partecipata si cancella dal registro delle imprese. Le eccezioni le abbiamo viste nel paragrafo precedente.


Fonte: www.soldioggi.it




bottom of page