top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Ripresa dei versamenti dei contributi sospesi: istruzioni INPS


L’ INPS con il Messaggio 2 marzo 2021 n.896 illustra le modalità per effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (art. 13 DL 137/2020 conv. in L. 176/2020; art. 13 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020; art. 13 quater DL 137/2020 conv. in L. 176/2020) per fare fronte all'emergenza da COVID-19.

Entro il 16 marzo 2021, il versamento può avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi:

• in un'unica soluzione;

• mediante rateizzazione, con il versamento della prima rata.

Per ciascuna Gestione INPS, vengono fornite le indicazioni in ordine alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Le rate successive alla prima dovranno essere eseguite nei mesi successivi entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il medesimo termine è previsto anche per il versamento, in un'unica soluzione, delle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione.

Modalità di versamento dei contributi sospesi e istruzioni contabili

L'Istituto chiarisce le modalità di versamento dei contributi e le istruzioni contabili per:

• aziende con dipendenti;

• committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, L. 335/95);

• aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

• lavoratori agricoli autonomi;

• aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

illustra le modalità per effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (art. 13 DL 137/2020 conv. in L. 176/2020; art. 13 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020; art. 13 quater DL 137/2020 conv. in L. 176/2020) per fare fronte all'emergenza da COVID-19.

Entro il 16 marzo 2021, il versamento può avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi:

• in un'unica soluzione;

• mediante rateizzazione, con il versamento della prima rata.

Per ciascuna Gestione INPS, vengono fornite le indicazioni in ordine alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Le rate successive alla prima dovranno essere eseguite nei mesi successivi entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il medesimo termine è previsto anche per il versamento, in un'unica soluzione, delle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione.

Modalità di versamento dei contributi sospesi e istruzioni contabili

L'Istituto chiarisce le modalità di versamento dei contributi e le istruzioni contabili per:

• aziende con dipendenti;

• committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, L. 335/95);

• aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

• lavoratori agricoli autonomi;

• aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.


bottom of page