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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Riversamento del credito d’imposta R&S: come procedere entro il 31 ottobre


L’art. 3, D.L. n. 145/2013 attribuisce, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito d'imposta nella misura del 25% (elevata al 50% in determinati casi - art. 3, comma 6-bis) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Con D.M. 27 maggio 2015 sono state disciplinate le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

La maggiore difficoltà che le imprese hanno trovato nell’applicazione della normativa è stata quella di poter definire, in concreto, con certezza l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 3.

Ne è nato un ampio contenzioso perché gli organi di controllo hanno sovente contestato l’applicazione dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 145/2013, e l’Agenzia delle Entrate ha conseguentemente richiesto il riversamento del credito utilizzato (nel presupposto che tale utilizzo fosse “indebito”), con applicazione di sanzioni ed interessi.


Tra le misure previste dal decreto Aiuti ter c'è la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di regolarizzzione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019.


I soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi. I possessori dei requisiti per accedere alla procedura di riversamento spontaneo dovranno presentare l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, tramite modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.


La procedura di riversamento spontaneo è riservata:

- ai soggetti che nei periodi d'imposta previsti abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;

- ai soggetti che hanno applicato l'art. 3, c. 1-bis, D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione di interpretazione autentica recata dall'art. 1, c. 72, legge n. 145/2018 (imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo).

- ai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Sono esclusi coloro che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione con condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Fonte: Ipsoa

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