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Soggetti Isa e versamento imposte: rateizzazione e calcolo interessi dopo la proroga

Immagine del redattore: CSA Offida srlCSA Offida srl

Con l'introduzione della possibilità, prevista dal nuovo articolo 9-ter al testo del Disegno di legge di conversione in legge del Sostegni bis, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di effettuare i pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, sorge il problema, per coloro che hanno scelto il pagamento rateale, di dover ricalcolare gli interessi per i pagamenti successivi a tale data, ovvero, per le rate con scadenza successiva al 31 agosto (in sostanza, quelle a partire dal 16 settembre), tenendo in considerazione le scadenze scelte con il primo pagamento della prima rata.

Diversamente dalle precedenti proroghe, il piano di rateazione scelto dal contribuente rimane inalterato.

Pertanto, prendendo ad esempio il caso di un contribuente soggetto Isa, titolare di partita Iva, che abbia scelto di pagare in 5 rate effettuando il primo versamento il 30 giugno 2021, potrà mantenere lo stesso piano di rateazione, ma senza pagare interessi, per le due rate in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 (seconda rata del 16 luglio e terza del 20 agosto).

Dovrà invece pagare le altre 2 rate il 16 settembre e il 18 ottobre, e su queste ultime dovrà calcolare gli interessi del 4% annuo a partire dalla rata in scadenza il 16 settembre 2021, riepilogando:

  • il 15 settembre, dovrà versare le rate con scadenza 16 luglio e 20 agosto (solo l'importo della 2° e 3° rata senza interessi),

  • il 16 settembre, dovrà versare la 4° rata (applicando gli interessi calcolati per 1 giorno, pari allo 0,01%);

  • il 18 ottobre, dovrà versare la 5° rata (applicando gli interessi pari allo 0,33%).

In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 30 di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia (art.20 D.lgs 241/1997).


I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.


Fonte:Fiscoetasse.com

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