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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Tax credit imprese non energivore nel caso di locazione dell'immobile a imprese terze


Una società è proprietaria di un immobile a destinazione non abitativa, composto da diverse unità immobiliari destinate alla locazione a imprese terze, nonché è titolare del contatore e dell'utenza dell'energia elettrica posta a servizio del suddetto immobile. I costi dell'energia sono oggetto di riaddebito ai vari tenant mediante emissione di regolare fattura. Chi ha diritto di usufruire del credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica per imprese diverse da quelle energivore? La società proprietaria dell'immobile titolare del contatore oppure i tenant che, di fatto, sostengono il costo dell'energia? I requisiti di potenza pari o superiore a 16,5 KW sono rispettati.

Si considerano imprese non energivore le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, imprese energivore; nel caso in esame si è propensi a ritenere che il beneficio spetti alla società proprietaria dell'immobile e titolare del contatore.

L'art. 3 c. 3-bis del decreto Aiuti, precisa le modalità di fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (di cui all'art. 3 DL 21/2022) e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (di cui al successivo art. 4 DL 21/2022) chiarendo che, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, detto venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Fonte: MementoPiù

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