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  • Immagine del redattoreCSA Offida srl

Tax credit locazioni con regole diverse (e penalizzanti) per il settore turistico


In base a un’interpretazione letterale della disciplina del tax credit locazioni dettata dal decreto Rilancio, come modificato dal decreto Sostegni bis, le regole relative al 2021 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator sono completamente diverse rispetto a quelle applicabili agli altri operatori economici. Per accedere al bonus locazioni, i soggetti del settore turistico devono infatti verificare mese per mese se si è realizzata una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Gli altri soggetti, invece, non sono chiamati a una verifica mensile. Di fatto, per accedere al beneficio il settore turistico, più seriamente danneggiato dall’emergenza Covid, deve registrare un calo del fatturato maggiore rispetto agli altri.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Prima dell’ultima modifica normativa l’art. 28, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 così recitava: “Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019”.

L’art. 4, comma 1, del decreto Sostegni bis sostituisce le parole “fino al 30 aprile 2021” con le parole “fino al 31 luglio 2021”. Per il resto le condizioni che attribuiscono il diritto a fruire del Tax credit per i canoni di locazione dell’anno 2021 non sono cambiate.

Conseguentemente, questi soggetti devono verificare mese per mese se si è realizzata una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019. Potrebbe quindi verificarsi che per un mese sussistano i presupposti per fruire del credito d’imposta e per il mese successivo non sia possibile non essendosi ridotto il fatturato di almeno il 50%. L’unica modifica consiste nell’estensione temporale, cioè la possibilità di fruire del credito d’imposta anche per i mesi aggiunti da maggio a luglio 2021.

Gli altri soggetti

Le modifiche più radicali della disposizione hanno interessato gli altri soggetti.

Infatti, il legislatore non si è limitato a estendere temporalmente il credito d’imposta ai canoni dei mesi compresi da gennaio a maggio 2021, ma sono mutati anche i presupposti che consentono di fruire del beneficio fiscale.

Il tax credit spetta se il fatturato è diminuito del 30% e non del 50%. Inoltre, il periodo da prendere in considerazione è compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 che deve registrare la riduzione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Il confronto deve essere effettuato con riferimento all’ammontare medio mensile. Pertanto, se tale condizione risulterà verificata, il credito d’imposta potrà essere fatto valere per tutti i mesi compresi tra gennaio e maggio 2021. La verifica, quindi, non sarà mensile.

Le regole diverse

È dunque evidente che le regole relative al settore turistico – ricettivo siano ben diverse. Non si comprende, però, per quale ragione il settore turistico, che risulta più seriamente danneggiato a causa dell’emergenza epidemiologica, debba registrare per accedere al beneficio, un calo del fatturato maggiore rispetto agli altri soggetti.

Fonte: IPSOA

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