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Tirocini extracurriculari: chiarimenti sull’utilizzo fraudolento


Secondo la definizione formulata dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), il tirocinio è “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

I tirocini possono essere curriculari, quando siano funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, oppure, negli altri casi, extracurriculari.

È soprattutto tra le pieghe di questi ultimi che possono annidarsi i rischi maggiori di distorsione dell'istituto, trasformandolo in una prestazione di lavoro subordinato svolta “in nero”: “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente” (art. 1, c. 723, L. 234/2021).

Per questo motivo la Legge di Bilancio 2022 ha affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome la redazione di linee-guida condivise che disciplinino gli aspetti più delicati dei tirocini extracurriculari: dall'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale al riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, dall'individuazione di una durata massima e di un tetto dei possibili rinnovi al limite numerico di tirocini attivabili in considerazione dei requisiti dimensionali dell'impresa, dalla definizione della formazione alla certificazione delle competenze. Inoltre, la Legge di Bilancio focalizza l'attenzione sulle possibili distorsioni dell'istituto e inserisce tra gli aspetti da regolamentare non solo la puntuale individuazione delle modalità di prestazione dell'attività di tirocinio, ma anche le forme di contingentamento nel suo utilizzo, in modo da vincolarne l'attivazione a fronte dell'assunzione di una quota minima di tirocinanti della tornata precedente.

Le sanzioni in caso di tirocinio fraudolento

Alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 722-726, L. 234/2021) sono, però, immediatamente operative e mirano a prevenire o, comunque, sanzionare le possibili distorsioni dell'istituto.

In particolare, il c. 722 dell'art. 1 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00 per l'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, mentre il c. 723, in caso di utilizzo fraudolento del tirocinio in sostituzione di lavoro dipendente, stabilisce la pena dell'ammenda di € 50,00 per ciascun tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio.

È proprio su queste ipotesi che si incentrano i dubbi interpretativi che hanno richiesto un intervento dell'Ispettorato del Lavoro per chiarire il regime intertemporale applicabile.

Gli ultimi chiarimenti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota 21 marzo 2022 n. 530, aveva già fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, ma ha ritenuto di dover intervenire in maniera ancor più specifica e mirata per rispondere agli interrogativi sulla disciplina da applicare ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative.

Al riguardo, l'INL, adottando il ragionamento già a suo tempo adoperato nell'ipotesi di somministrazione fraudolenta (Circ. INL 11 febbraio 2019 n. 3), chiarisce che il tirocinio svolto in modo fraudolento è un illecito di natura permanente, in quanto è caratterizzato “da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d'essere in una apprezzabile continuità dell'azione antigiuridica”. Ciò comporta che “l'offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata” del tirocinio fraudolento, “coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”.

Alla luce di ciò, nell'ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. 234/2021, è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal c. 723, ove il tirocinio risulti svolto in modo fraudolento, ossia “come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato”. Infatti, la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell'avvalersi di lavoratori dipendenti nella veste di tirocinanti.

Per quanto riguarda la corretta commisurazione della sanzione penale (ammenda di € 50,00 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio), occorre precisare, però, che tali importi devono essere conteggiati soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di inizio del tirocinio.

Riqualificazione del rapporto di lavoro e recupero contributivo

Nel caso di tirocinio fraudolento sono applicabili anche le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

Inoltre, l'ultimo periodo del c. 723 attribuisce al tirocinante la facoltà di adire il giudice per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Il recupero contributivo derivante da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato non è, però, condizionato dalla scelta del lavoratore di rivolgersi o meno all'autorità giudiziaria per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto ospitante. Il rapporto previdenziale, infatti, è sottratto alla disponibilità delle parti (di recente, Cass. 1° marzo 2021 n. 5551), trova la propria fonte nella legge e si fonda sull'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro.



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